Ammissibilità

Possono candidarsi al Marchio del patrimonio europeo i siti dislocati in uno o più Stati Membri dell’Unione europea che abbiano aderito all’iniziativa, ad oggi Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria.

I siti possono essere di tre diverse tipologie:

siti singoli, ovvero un monumento, un sito naturale, subacqueo, archeologico, industriale o urbano, un paesaggio culturale, un luogo della memoria, un bene culturale in generale, incluso il patrimonio culturale immateriale (purché associato a un luogo) e quello contemporaneo.

siti transnazionali, ovvero un sito composto da diversi siti, collocati geograficamente in diversi Stati membri che convergano su un tema specifico al fine di presentare una candidatura comune, oppure un sito la cui dislocazione geografica sia a cavallo dei territori territorio di almeno due Stati membri. Il sito transnazionale deve necessariamente soddisfare le seguenti condizioni: ciascun sito partecipante al sito transnazionale deve rispettare i criteri di selezione; uno dei siti partecipanti deve essere designato come coordinatore e costituisce l’unico interlocutore con la Commissione europea; la candidatura deve essere presentata sotto un nome comune; è necessario dimostrare l’esistenza del legame tematico tra i vari siti.

siti tematici nazionali, ovvero diversi siti, geograficamente situati nello stesso Stato Membro, che convergono su un tema specifico al fine di presentare una candidatura comune. Il sito tematico nazionale deve necessariamente soddisfare le seguenti condizioni: è necessario dimostrare il valore aggiunto derivante dalla presentazione di una domanda di candidatura comune invece che di domande individuali; ciascun sito partecipante al sito transnazionale deve rispettare i criteri di selezione; uno dei siti partecipanti deve essere designato come coordinatore e costituisce l’unico interlocutore con la Commissione europea; la candidatura deve essere presentata sotto un nome comune; è necessario dimostrare l’esistenza del legame tematico tra i vari siti.